di Pasquale Dui

Premessa

Il ricambio generazionale non è un evento, ma un processo graduale strutturato in un insieme di fasi delle quali la prima è quella della pianificazione.

Questa pianificazione deve essere organizzata in più livelli:

  • Livello familiare, che riguarda: la collocazione di ogni soggetto potenzialmente coinvolto nel ruolo o nella funzione per lui più indicata, tenendo in debito conto le sue capacità ed inclinazioni; l’identificazione della persona che guiderà l’impresa; le modalità operative e la tempistica ipotizzata per la successione.
  • Livello aziendale, che riguarda la ristrutturazione e/o riorganizzazione dell’impresa, anche attraverso la rivisitazione degli organi di governance, in prospettiva più allineata ai tempi moderni, eventualmente anche con l’ausilio di manager capaci.
  • Livello extra aziendale, revisione delle relazioni e dei rapporti con gli ambienti esterni, che devono essere guidati dal disponente con oculatezza.
  • Livello finanziario, attraverso l’individuazione delle risorse patrimoniali e finanziarie ritenute indispensabili per il passaggio generazionale.

Occorre tenere in debito conto i potenziali conflitti familiari e sentimentali, soprattutto quando viene stabilito il passaggio della gestione ad un soggetto individuato fra altri disponibili. L’analisi psicologica, in casi simili, è proprio volta a determinare l’esistenza di tali conflitti e di risentimenti, per spianare il campo con soluzioni globalmente idonee a creare un clima di condivisione ragionata e accettata dalle persone (e personalità) coinvolte.

Presupposti per la creazione di una holding

Devono, in ogni caso, sussistere particolari presupposti per la strutturazione di una holding familiare. Ipotizzando che il disponente detenga partecipazioni in diverse società, se è intenzione dello stesso assegnare ciascuna partecipazione a un diverso erede, tale risultato può essere ottenuto senza creare la holding, ma, molto semplicemente, procedendo con assegnazioni individuali e mirate, mediante un patto di famiglia o un testamento.

La costituzione di una holding per accentrare tutte le partecipazioni di tutte le società di famiglia è molto spesso la soluzione identificata per creare ed esercitare un controllo unitario sulle imprese operative sottostanti e coinvolte.

Le finalità raggiungibili sono svariate:

  • Razionalizzazione del controllo societario (con fluidificazione della governance).
  • Semplificazione della trasmissione ad eredi e/o discendenti, attraverso l’identificazione del passaggio con le sole quote della holding.
  • Riduzione delle potenziali conseguenze in tema di conflittualità familiare (le imprese operative non sono coinvolte in modalità diretta).

La costituzione della holding può armonizzarsi con altri strumenti di trasmissione generazionale:

  • Donazioni di nuda proprietà con riserva di usufrutto.
  • Patto di famiglia.
  • Donazione cumulativa e divisione correlata e susseguente di immobili/imprese.
  • Trust.

Nella scelta della pianificazione della holding occorre tenere in debito conto due aspetti: la forma societaria e la categoria strutturale.

La holding, invero, può essere costituita sia come società di persone, sia come società di capitali, le diverse tipologie di società capogruppo comportano un diverso regime di tassazione e la relativa scelta di fondo è strettamente correlata alle esigenze dell’intera famiglia.

Esistono due categorie principali di holding:

  • Le holding pure (finanziarie) che hanno esclusiva funzione di coordinamento tecnico e/o finanziario delle società del gruppo e non svolgono attività imprenditoriali, essendo la loro funzione istituzionale quella di assunzione di partecipazioni.
  • Le holding impure (miste), che affiancano all’attività di gestione delle partecipazioni anche attività industriali o commerciali, di produzione o di scambio di beni e/o servizi.

Spunti di fiscalità e agevolazioni

Il funzionamento del trattamento fiscale del passaggio generazionale in caso di scelta di una holding può essere così schematizzato. La normativa del testo unico sulle successioni stabilisce che non sono soggetti ad imposta sulle successioni e donazioni i trasferimenti in vita e a causa di morte di quote sociali o di aziende, in favore del coniuge e dei discendenti in linea retta a determinate condizioni.

Per le società di capitali la quota trasferita deve consentire al beneficiario di acquisire il controllo giuridico e si richiede che tale controllo sia mantenuto dal beneficiario per almeno cinque anni dalla data del trasferimento. Per le società di persone, il beneficiario deve impegnarsi a mantenere – sempre per almeno cinque anni – la quota a lui assegnata.

Per le aziende o rami di azienda, il beneficiario deve impegnarsi – come negli altri casi – a proseguire nella gestione dell’impresa per cinque anni dalla data del trasferimento.

L’esenzione è di matrice europea, al fine di favorire la continuità di impresa in capo al nucleo familiare di origine. L’applicabilità delle norme di esenzione alle holding è piuttosto discussa ed è condizionata all’utilizzo “sobrio” delle stesse. Secondo la tesi più restrittiva si ritiene che nel caso in cui l’attività della holding consista nella sola detenzione di partecipazioni, non può configurarsi un esercizio di attività di impresa in senso stretto, con la conseguenza che non è possibile riconoscere l’agevolazione alle quote da trasferire alle società holding.

Peraltro, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, n. 120 del 23 giugno 2020 e la prassi amministrativa consacrata nelle risposte agli interpelli, n. 215/2022 e n. 552/2021, si è assistito ad una più generale apertura verso la possibilità di applicare la tassazione agevolata, con l’esenzione ex art. 3, comma 4 ter, Testo Unico Successioni, portando alla conclusione della convenienza della holding di famiglia in tutti quei casi in cui si vuole strutturare una solida governance di impresa, ridurre il carico fiscale (in generale) e affrontare il cambio generazionale in modo strategico e futuro.

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Pasquale Dui

è avvocato in Milano, dove opera dal 1982, occupandosi, di diritto civile e di diritto del lavoro.  Ha sempre affiancato all’attività professionale l’insegnamento universitario, nelle materie del diritto privato e del diritto del lavoro. Ha curato la pubblicazione di 20 libri e di numerose monografie scientifiche, aventi per oggetto, tra l’altro, questioni civilistiche e lavoristiche. Organizza anche, per conto di primarie società operanti nel campo della convegnistica in presenza e on line, l’organizzazione di conferenze in ambito civile e lavoristico, essendo stato ed essendo ancora oggi relatore in molti simposi dedicati all’approfondimento delle materie suddette. È iscritto nell’Albo dei giornalisti e collabora correntemente con i principali quotidiani italiani, anche e soprattutto economici (Il Sole 24 Ore). È inoltre iscritto nell’albo dei Revisori Contabili (Revisori Legali).

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